Con la Circolare n.28/E del 15 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del lavoro, fornisce i primi chiarimenti sulla detassazione dei nuovi premi di produttività e sulle misure di welfare aziendale stabiliti dalla legge di Stabilità 2016.
L’intervento dell’Amministrazione finanziaria si aggiunge al D.M. 25 marzo 2016, che disciplina i criteri di misurazione degli "incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione", che devono essere contenuti nei contratti aziendali e territoriali, ai fini della corresponsione ai dipendenti degli incentivi che fruiscono del regime fiscale agevolato.
Come noto, infatti, l’art.1, co.182-189, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) prevede l’applicabilità, in via permanente, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura pari al 10%, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti come premi di risultato per un ammontare massimo di 2.000 euro, in presenza di redditi non superiori, nell’anno precedente, a 50.000 euro.
Viene, così, ripristinata la detassazione dei premi di produttività, con un ampliamento della platea dei lavoratori coinvolti, che, introdotta nel 2008 e successivamente prorogata, aveva subito un arresto nel 2015 a causa della mancanza di risorse.
Il limite massimo della detassazione viene, poi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Al riguardo, viene stabilito che i premi di produttività devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (art.1, co.187).
Inoltre, la legge di Stabilità prevede che il lavoratore possa rinunciare espressamente (in forma scritta), alla detassazione, ovvero possa scegliere, in sostituzione totale o parziale dei premi di produttività e per un importo a questi corrispondente, di usufruire di prestazioni di welfare aziendale (a titolo, ad esempio, di spese per vitto o di trasporto collettivo).
In quest’ultimo caso, viene specificato che tali beni e servizi, già esclusi dal reddito di lavoro dipendente (come welfare aziendale), sono esenti anche dall’imposta sostitutiva.
Al riguardo, l’Ance ha predisposto unaGuida riepilogativa, che illustra la disciplina e le modalità applicative della detassazione, dal punto di vista sia fiscale che giuslavoristico.