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È il d.p.r. N° 917/1986 che detta le regole sulle detrazioni fiscali per gli interventi sul patrimonio edilizio e quindi anche sulle canne fumarie.
C'è una percentuale stabilita che si può detrarre dalle spese sostenute per l'intervento che è pari al 36% su una spesa massima di 48.000 euro per unità immobiliare. Per fare un esempio, su una spesa di 1.000 euro, il contribuente ha diritto a una detrazione fiscale di 360 euro, detraibili anche in dieci rate annuali dello stesso importo.
Per l'anno 2019 è stato stabilito invece che la percentuale di detrazione è pari al 50% su una spesa massima di 96.000 euro per singolo immobile. Come nell'esempio fatto, significa che per lavori compiuti nel 2019, la detrazione su una spesa di 1.000 euro è pari a 500 euro, dilazionate in 10 rate annuali da 50 euro ciascuna.
I soggetti destinatari di tale detrazione sono, come stabilito dall'art. 16-bis, i contribuenti proprietari o detentori dell'immobile, in base a un titolo idoneo, come nel caso di proprietari, usufruttuari o conduttori.
Detto ciò, entrando nel merito delle detrazioni per interventi specifici sulla canna fumaria in presenza di un impianto di riscaldamento, bisogna sapere che questi vengono trattati nel dettaglio nel d.p.r. N°917/1986 all'art 16-bis, riferendosi a interventi su immobili di proprietà esclusiva o parti in comune di un edifico sito in un condominio.
Nel primo caso l'art. 16-bis consente il beneficio delle detrazioni per lavori di manutenzione straordinaria, risanamento o restauro di recupero e lavori per ristrutturazione edilizia.
Come specificato anche dall'Agenzia delle Entrate, si ha diritto alle detrazioni fiscali, quando si tratta di nuova costruzione di una canna fumaria interna o esterna e per lavori di rifacimento che modificano le caratteristiche precedenti della canna stessa.
Per le detrazioni fiscali relativa a lavori su parti comuni di un condominio, il ventaglio d'interventi che possono essere detratti è più ampio, poiché oltre a quelli già elencati, vanno aggiunti quelli per la manutenzione ordinaria.
Nel caso di una canna fumaria condominiale, l'Agenzia delle Entrate specifica che sono da considerare detraibili le spese relative a rifacimento interno o esterno, purché si mantengano le caratteristiche precedenti della canna fumaria preesistente, come i materiali, la forma e le dimensioni e la sagoma.
C'è anche un altro tipo di lavori su canne fumarie che rientra nel diritto di detrazione fiscale, ossia la sostituzione della canna fumaria e del camino.
Come già detto, è possibile detrarre una percentuale dalle spese per interventi sulla canna fumaria, nel caso di ristrutturazione o sostituzione di essa, modificando le caratteristiche precedenti.
Sostituendo l'impianto senza apportare alcuna modifica, si rientra nella casistica della manutenzione ordinaria, per la quale non si può usufruire delle detrazioni al 50%.
Tuttavia, indipendentemente dal diritto o no alle detrazioni, si ha comunque quello sull'Iva al 10% sul totale di acquisto e lavori per la posa. Tale percentuale infatti è riconosciuta per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili destinati a uso abitativo. L'ente atto a rilasciare l'autorizzazione per tali lavori è il Comune, mentre la comunicazione alla Asl è obbligatoria solo in caso ci sia la presenza di un cantiere nel quale operano diverse imprese esecutrici ed è quindi da escludere nel caso in cui l'intervento venga eseguito da una sola ditta o da un solo lavoratore indipendente.
Quindi, per il rifacimento del camino, canna fumaria e impianto è sempre prevista l'Iva al 10% e in caso di modifica delle caratteristiche preesistenti si ha diritto alla detrazione del 50%. In questo ultimo caso è sempre bene informarsi con il proprio comune per i permessi amministrativi e per assicurarsi che il regolamento comunale sia in linea con le normative vigenti.
Nel caso di rifacimento della canna fumario condominiale, oltre alle autorizzazione del comune e le documentazioni che consentano l'esecuzione dei lavori, è necessario anche che la totalità dei proprietari delle singole unità immobiliari sia d'accordo all'inizio dei lavori.
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