E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2009 l`ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2009.
Tra le novita` si segnalano gli articoli 8, 11 e 12 del provvedimento con cui vengono chiariti alcuni aspetti relativi:
- agli anticipi per le somme a favore delle attivita` produttive
- all`avvio dei lavori delle singole unita` immobiliari ubicate in edifici condominali con esito B e C
- ai tempi per l`inizio dei lavori sulle parti comuni degli edificati classificati E e degli aggregati strutturali
Art. 8
Integrando l`OPCM n. 3789/2009 (vedi tra le tante le news n. 930 del 17/07/2009; n. 1170 del 18/09/2009) con cui sono stati riconosciuti gli indennizzi alle attivita` produttive e alle imprese di costruzione, viene stabilito che per le domande istruite positivamente entro il 31 dicembre 2009 il Commissario delegato e` autorizzato ad anticipare, su richiesta dei Comuni interessati, le somme da questi ritenute ammissibili nel limite dell`importo massimo complessivo di 80 milioni di euro.
Art. 11
Per le unita` immobiliari classificate con esito B e C site in edifici condominiali per i quali sia stata presentata la domanda di contributo per la riparazione delle parti comuni il termine massimo di inizio lavori e` di 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo per le parti comuni.
Per le singole unita` immobiliari per le quali la domanda di contributo sia successiva a quella delle parti comuni l`inizio dei lavori deve avvenire nel termine di 7 giorni dalla concessione del contributo definitivo per la singola unita` immobiliare.
Art. 12
L`inizio dei lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali, notificato al Comune dal direttore dei lavori e dal committente, devo avvenire entro 30 giorni dalla concessione del contributo definitivo.