Come puoi registrare il contratto d’affitto evitando code e lungaggini burocratiche? Te lo diciamo noi, avvalendoci di un’interessante comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.
Quando la registrazione del contratto è obbligatoria?
Cominciamo col dire che tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore), qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.
Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore.
Le modalità di registrazione del contratto
Il contratto di locazione può essere registrato in modo “tradizionale”, recandosi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilando il modello RLI.
Oppure si possono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici.
La terza e ultima modalità consiste nell’affidare l’incarico a un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o a un delegato.
I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE). La copia dell'APE dev'essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013).