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Antitrust: l’equo compenso viola i principi concorrenziali

Professione di
La disposizione, collegando l’equità del compenso a paramenti tariffari, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l’effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercatoha deliberato l’invio di una segnalazione ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto alcune disposizioni previste nel d.l. 148/2017 e nel DDL AC 4741 di conversione dello stesso, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie” (c.d. decreto fiscale).

In primo luogo, è stata segnalata la contrarietà ai principi concorrenziali di quanto previsto dall’art. 19 quaterdecies del ddl in esame, in tema di “equo compenso” per le professioni, che introduce il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti, che fissino un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali, sono da considerarsi vessatorie e quindi nulle. La disposizione, nella misura in cui collega l’equità del compenso a paramenti tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l’effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti c.d. “forti” e ricomprende anche la Pubblica Amministrazione.

L’Autorità ha sottolineato come, secondo i consolidati principi antitrust nazionali e comunitari, le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione. Tale intervento, laddove approvato nei termini proposti, determinerebbe un’ingiustificata inversione di tendenza rispetto all’importante e impegnativo processo di liberalizzazione delle professioni in atto da oltre un decennio e a favore del quale l’Autorità si è costantemente pronunciata, né risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale. Inoltre, eventuali criticità connesse all’elevato potere di domanda potrebbero essere affrontate attraverso un migliore utilizzo delle opportunità offerte da nuovi modelli organizzativi o dalle misure recentemente introdotte dal Jobs Act per tutelare i lavoratori autonomi in situazioni di squilibrio contrattuale e non tramite la misura in questione, che avrebbe l’unico effetto di alterare il corretto funzionamento delle dinamiche di mercato e l’efficiente allocazione delle risorse.

In secondo luogo, l’Autorità ha segnalato come le disposizioni introdotte nell’art. 19 del d.l. 148/2017, in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore, non siano sufficienti a garantire un completo processo di liberalizzazione del settore, nella misura in cui limitano ai soli organismi di gestione collettiva la possibilità di competere con la SIAE, sino ad oggi monopolista legale nell’attività di raccolta dei diritti d’autore nel nostro Paese.

Non sembrano invero sussistere esigenze imperative di interesse pubblico connesse alla struttura o al funzionamento del mercato, tali da precludere l’ingresso sul mercato italiano di operatori diversi dagli organismi di gestione collettiva. L’intervento di liberalizzazione dovrebbe essere integrato ampliando il più possibile la varietà di scelta, per gli autori, di operatori ai quali affidare la gestione dei diritti, includendo ad esempio anche le entità di gestione indipendenti. L’intervento in questione rischia di rivelarsi del tutto inefficace mantenendo, di fatto, la situazione di monopolio ad oggi esistente sul mercato e lasciando insoddisfatta una domanda attuale e potenziale di servizi innovativi.