Il Ministero del Lavoro, nella nota n. 77 del 22 ottobre scorso in risposta ad un interpello formulato dalla Confindustria circa la corretta interpretazione dell`art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 276/2003 relativo all`impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi, ha precisato che dopo l`entrata in vigore di detto decreto non puo` considerarsi superata tout court ogni indagine sugli assetti dei mezzi diversi dalla forza lavoro utilizzati per l`esecuzione dell`appalto; tale indagine non dovra` tuttavia, concentrarsi esclusivamente sul dato formale della proprieta` degli strumenti di produzione, di per se` non decisivo, bensi` dovra` considerare l`assetto organizzativo complessivo dell`appalto/subappalto al fine della verifica in merito alla sussistenza di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all`oggetto del contratto (c.d. soglia minima di imprenditorialita`).
La problematica sottoposta all`esame nasce ogniqualvolta, data la complessita` e la specializzazione dell`attivita` svolta da molte imprese, nell`ambito dell`affidamento dei lavori in appalto, l`appaltatore, per motivi oggettivi, non disponga dei mezzi e delle dotazioni necessarie, servendosi dei mezzi messi a disposizione dal committente.
A tal proposito il Dicastero ha precisato che, abbandonato l`orientamento che portava nel passato ad una considerazione di tali appalti quali illeciti, e` ora necessario condurre un`analisi approfondita del caso concreto e di tutto il complesso dell`appalto.
Il Ministero ricorda che anche la giurisprudenza si e` ormai espressa univocamente in materia, affermando il principio secondo il quale sara` necessario valutare l`effettivo apporto del committente prima di giudicare illecito un appalto, nel senso che tale apporto deve effettivamente rendere assolutamente marginale o insignificante il contributo organizzativo dell`appaltatore.
Di volta in volta, pertanto, bisognera` esaminare se l`apporto dei mezzi da parte dell`appaltante sia effettivamente coadiuvato da un`adeguata regolazione economica da parte dell`appaltatore, nonche` da una congrua imputazione dei costi e che l`organizzazione di tali mezzi da parte dell`appaltatore medesimo sia effettuata con autonomia e con gestione a proprio rischio.
Sempre al riguardo, il Dicastero ha chiarito, sulla stregua di un ultimo pronunciamento giurisprudenziale, che ci si trovera` dinanzi ad un`interposizione illecita di manodopera ogni qualvolta l`appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa rimanendo a proprio carico esclusivamente meri compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro, senza alcun esercizio di potere direttivo nei confronti dei lavoratori e senza la sussistenza di una reale organizzazione.