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Appalti e uso dei mezzi di produzione: i chiarimenti del Welfare

Lavori pubblici di
Per verificare la legittimità di un appalto non basta prendere in considerazione la proprietà degli strumenti di produzione, ma è anche necessaria un'analisi completa di tutti gli aspetti relativi al contratto


Il Ministero del Lavoro, nella nota n. 77 del 22 ottobre scorso in risposta ad un interpello formulato dalla Confindustria circa la corretta interpretazione dell`art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 276/2003 relativo all`impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi, ha precisato che dopo l`entrata in vigore di detto decreto non puo` considerarsi superata tout court ogni indagine sugli assetti dei mezzi diversi dalla forza lavoro utilizzati per l`esecuzione dell`appalto; tale indagine non dovra` tuttavia, concentrarsi esclusivamente sul dato formale della proprieta` degli strumenti di produzione, di per se` non decisivo, bensi` dovra` considerare l`assetto organizzativo complessivo dell`appalto/subappalto al fine della verifica in merito alla sussistenza di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all`oggetto del contratto (c.d. soglia minima di imprenditorialita`).

La problematica sottoposta all`esame nasce ogniqualvolta, data la complessita` e la specializzazione dell`attivita` svolta da molte imprese, nell`ambito dell`affidamento dei lavori in appalto, l`appaltatore, per motivi oggettivi, non disponga dei mezzi e delle dotazioni necessarie, servendosi dei mezzi messi a disposizione dal committente.

A tal proposito il Dicastero ha precisato che, abbandonato l`orientamento che portava nel passato ad una considerazione di tali appalti quali illeciti, e` ora necessario condurre un`analisi approfondita del caso concreto e di tutto il complesso dell`appalto.

Il Ministero ricorda che anche la giurisprudenza si e` ormai espressa univocamente in materia, affermando il principio secondo il quale sara` necessario valutare l`effettivo apporto del committente prima di giudicare illecito un appalto, nel senso che tale apporto deve effettivamente rendere assolutamente marginale o insignificante il contributo organizzativo dell`appaltatore.

Di volta in volta, pertanto, bisognera` esaminare se l`apporto dei mezzi da parte dell`appaltante sia effettivamente coadiuvato da un`adeguata regolazione economica da parte dell`appaltatore, nonche` da una congrua imputazione dei costi e che l`organizzazione di tali mezzi da parte dell`appaltatore medesimo sia effettuata con autonomia e con gestione a proprio rischio.

Sempre al riguardo, il Dicastero ha chiarito, sulla stregua di un ultimo pronunciamento giurisprudenziale, che ci si trovera` dinanzi ad un`interposizione illecita di manodopera ogni qualvolta l`appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa rimanendo a proprio carico esclusivamente meri compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro, senza alcun esercizio di potere direttivo nei confronti dei lavoratori e senza la sussistenza di una reale organizzazione.