Quando si tratta di appalti pubblici, ogni dettaglio contabile conta. Un aspetto cruciale riguarda la ritenuta di garanzia e il suo impatto sulla fatturazione e sull’IVA. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in merito, offrendo alle imprese maggiore certezza sulle modalità di emissione delle fatture in presenza della ritenuta dello 0,5%, con l’applicazione dello split payment.
Le aziende possono scegliere di fatturare sia al netto sia al lordo della ritenuta, ma un elemento chiave rimane invariato: l’IVA diventa esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo, indipendentemente dal metodo di fatturazione adottato. Questo principio è stato ribadito nella risposta n. 52 del 28 febbraio scorso, che conferma la possibilità di indicare in fattura l’intero importo della prestazione, comprensivo della ritenuta di garanzia. Al momento del pagamento, la Pubblica Amministrazione trattiene l’IVA e la versa direttamente all’Erario tramite il meccanismo dello split payment.
Fatturazione della ritenuta e regime IVA
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che l’importo della ritenuta concorre alla formazione della base imponibile dell’IVA, conformemente all’articolo 13, comma 1, del Decreto IVA (D.P.R. 633/1972). Ciò significa che le imprese possono emettere fattura includendo la quota della ritenuta, senza modificare il trattamento fiscale del corrispettivo complessivo.
Nel regime dello split payment, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a versare direttamente l’IVA all’Erario senza trasferirla al fornitore. Secondo le disposizioni del D.M. 23 gennaio 2015, l’imposta diventa esigibile solo al pagamento dell’importo dovuto all’impresa, con la possibilità per l’Amministrazione di anticiparne il versamento.
Applicazione della normativa nei contratti pubblici
La risposta dell’Agenzia conferma che le imprese possono includere in fattura la ritenuta dello 0,5%, pur essendo l’importo effettivamente pagato solo dopo la verifica della regolarità contributiva. In caso di irregolarità, sarà la Pubblica Amministrazione a versare direttamente la ritenuta all’Ente previdenziale.
Questa interpretazione è coerente con precedenti chiarimenti, come la risposta all’ANCE del 24 aprile 2013, che già permetteva la fatturazione dei SAL al netto della ritenuta, includendo l’importo nella fattura a saldo. Inoltre, l’Agenzia aveva già ritenuto ammissibile la fatturazione al lordo della ritenuta ai fini IVA.
Grazie a questi ultimi chiarimenti, le imprese coinvolte negli appalti pubblici possono contare su un quadro normativo più definito, garantendo una gestione contabile più sicura e trasparente.