Appalti pubblici: introduzione di una nuova causa di esclusione dalla gare

Lavori pubblici di Marco Zibetti
In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, l’Autorità, sulla base della gravità dei fatti, può escludere l’impresa


Si segnala che in aggiunta agli emendamenti all'art. 11 del Disegno di Legge n. 2243 sulle "Disposizioni in materia di innovazione e semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini ed imprese" presentati dal Senatore Luigi Grillo, Presidente della Commissione Lavori Pubblici al Senato, il Governo ha presentato un ulteriore emendamento volto all'inserimento del comma 9 quater nell'art. 40 del Codice Appalti.

Il predetto comma così recita: In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che sussistano dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione presentate, dispone l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'articolo 7, comma 10, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Decorso l'anno, l'iscrizione sarà cancellata e perderà efficacia. L'emendamento è all'attenzione della Commissione Affari Costituzionali di questi giorni.


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