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Approvata la legge n. 166/2009: le novita’ sugli appalti di lavori e servizi

Lavori pubblici di
Le modifiche riguardano principalmente la disciplina che regola le situazioni di controllo tra le imprese partecipanti alle gare, ma le novità riguardano anche il settore dei servizi pubblici locali


E' stata definitivamente approvata la conversione in legge del d.l. n. 135, noto per aver modificato la disciplina che regola le situazioni di controllo tra le imprese partecipanti alle gare e per aver parzialmente riformato il settore dei servizi pubblici locali.

Riportiamo, di seguito, le principali novità contenute nella legge 20 novembre 2009, n. 166 (legge di conversione del dl. n.135 pubblicata sulla G.U. n. 274 del 24 novembre u.s.).

Situazioni di controllo:
La nuova disciplina, applicabile ai bandi pubblicati dopo l`entrata in vigore del decreto legge (26 settembre 2009), prevede che i concorrenti presentino in sede di gara una delle due seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione di non trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell`art. 2359 c.c. con alcuno dei partecipanti alla gara;
- dichiarazione di trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell`art. 2359 c.c. e di avere formulato la propria offerta autonomamente, con l`indicazione del concorrente con cui sussiste la situazione di controllo.

Quest'ultima dichiarazione dovrà essere integrata, in busta chiusa, da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell`offerta. La stazione appaltante esclude, dopo l`apertura delle buste contenenti l`offerta economica, i concorrenti le cui offerte risultino imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Servizi pubblici locali:
Si prevede la possibilità di affidamento diretto a società miste, a condizione che sia prevista una partecipazione del socio privato non inferiore al 40 e che tale socio sia selezionato attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

L'affidamento in house (società a capitale interamente pubblico in cui l`ente locale eserciti sul soggetto affidatario un ``controllo analogo`` a quello esercitato sui propri servizi interni) è limitato a situazioni eccezionali, ove, per particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto ambientale, non sia possibile il ricorso al mercato.

La scelta dovrà essere motivata, avere adeguata pubblicità ed è richiesto un parere preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le società che gestiscono servizi locali non possono comunque acquisire la gestione di servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi, ne` svolgere servizi per altri enti pubblici o privati, ne` direttamente, ne` indirettamente, ne` partecipando a gare.