Ai fini fiscali, un`area si considera edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall`approvazione della Regione e dall`adozione di strumenti attuativi.
Questo quanto confermato dall`Agenzia delle Entrate, attraverso la Risoluzione Ministeriale n.170/E del 3 luglio 2009.
Relativamente ad un`area adibita ad impianti ed attrezzature pubbliche, di regola classificate come non edificabili, viene richiesta all`Agenzia delle Entrate la corretta interpretazione del concetto di edificabilita`, ai fini dell`applicazione dell`imposta sulle successioni, mediante l`utilizzo del criterio di valutazione automatica, introdotto dall`art.34, comma 5, del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n.346.
Tali aree, come specificato dall`Agenzia delle Entrate, ``pur non risultando di regola edificatorie, possono essere qualificate tali, qualora sia consentita la costruzione di parcheggi e infrastrutture. A tal fine, e` pero` necessario che la zona non sia concretamente destinata ad un utilizzo meramente pubblicistico, in quanto tale vincolo non tolleri la realizzazione delle opere di iniziativa privata, neppure con apposite convenzioni [...]``.
In sostanza, qualora gli strumenti urbanistici non prevedano un uso prettamente pubblicistico dell`area e, di conseguenza, venga prevista su di essa la realizzazione di opere ad iniziativa privata o promiscua, l`area puo` essere considerata edificabile.
A tal fine, l`inquadramento come edificabile impedisce l`applicazione del criterio di valutazione automatica della base imponibile (pari a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto) e assume rilevanza, non soltanto ai fini dell`imposta di successione, ma anche ai fini delle altre imposte (quali, ad esempio, l`Ici).