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Attività professionale di costruttore edile: via libera della Camera al disegno di legge

Lavori pubblici di
Con il provvedimento, che accoglie le proposte avanzate dall'Ance, per la prima volta si definiscono il ruolo e l'operatività dell'impresa edile distinguendoli da quelli di altri operatori economici


L`Aula della Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, il Disegno di legge recante ``Norme per la disciplina dell`accesso all`attivita` imprenditoriale nel settore dell`edilizia`` (DDL 60/C e abb. - Relatrice l`On. Manuela Lanzarin del Gruppo parlamentare LNP) con integrazioni e modifiche al testo iniziale alcune delle quali recepiscono quanto richiesto ed auspicato dall`ANCE.
 
Il provvedimento individua, nell`ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni di cui all`art. 117 della Costituzione, i principi fondamentali di disciplina per l`accesso all`attivita` di costruttore edile; attivita` che rientra nella sfera della liberta` di iniziativa economica privata ai sensi dell`art. 41 della Costituzione.
 
Tra le norme del testo come modificato si segnalano, in particolare le seguenti:

-  vengono individuate le attivita` a cui si applicano le disposizioni del provvedimento. Si tratta, in particolare delle seguenti:
a) interventi di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, di edifici e loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, ed opere d`ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi comprese le opere di preparazione del cantiere edile e le relative opere di scavo e gli interventi di installazione di opere prefabbricate;
b) lavori di completamento di edifici, di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonche` lavori di finitura come descritti nelle categorie specialistiche OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7 e OS8, previste dal regolamento di cui all`art. 5 del Dlgs 163/2006.
Tali attivita` sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente, ed eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti di appalto e di subappalto. L`impresa puo` avere come scopo l`esercizio delle attivita` di cui alla lettera a), ivi comprese le opere di cui alla lettera b) oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura di cui alla medesima lettera b);
                  
-  vengono escluse dall`ambito di applicazione del provvedimento le imprese che esercitano prevalentemente attivita` di installazione di impianti disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, attivita` di promozione e sviluppo di progetti immobiliari, attivita` di restauro conservazione e manutenzione di beni culturali di cui al Dlgs 42/2004, attivita` di produzione di elementi prefabbricati destinati all`utilizzo nei processi di fabbricazione edilizia, nonche` le altre imprese che non applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro dell`edilizia. Nel caso in cui tali imprese effettuino interventi di costruzione, di messa in opera o di modifica di elementi strutturali degli edifici o delle altre costruzioni che ricadono nell`ambito di applicazione della presente legge, si devono comunque attenere alle sue disposizioni ed hanno diritto all`iscrizione alla sezione speciale dell`edilizia prevista dal provvedimento;

-  viene istituita presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura la sezione speciale dell`edilizia articolata in due subsezioni, corrispondenti all`esercizio, rispettivamente, delle attivita` di cui alle lettere a) e b) sopracitate e delle sole attivita` di cui alla lettera b). Sono tenuti ad iscriversi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano una delle suddette attivita`;

-  viene subordinato l`esercizio della professione di costruttore edile alla designazione, all`atto dell`iscrizione alla sezione speciale dell`edilizia, del responsabile tecnico la cui qualifica e` attribuita ai soggetti specificatamente indicati. Il soggetto designato come responsabile tecnico non puo` svolgere tale funzione per conto di altre imprese e non puo` essere un consulente o un professionista esterno. Inoltre, e` prevista la possibilita` che la qualifica di responsabile tecnico e quella di responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli artt. 31 e ss. del Dlgs 81/2008 (T.U. sulla sicurezza) possano essere ricoperte da un unico soggetto a cio` designato;

-  viene previsto che il responsabile tecnico deve possedere una serie di requisiti morali e di idoneita` professionale specificatamente indicati. Con riferimento a questi ultimi viene, in particolare, prevista la possibilita`, limitatamente allo svolgimento delle attivita` di cui alla lettera b), di computare tra i periodi di esperienza lavorativa svolta in azienda, oltre che  il rapporto di lavoro subordinato, anche collaborazione tecnica continuativa svolta mediante l`affiancamento al responsabile tecnico da parte di del titolare dell`impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell`impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un associato in partecipazione;

- viene previsto che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e d`intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanare entro 4 mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, sono definiti i programmi dei corsi di apprendimento, i relativi livelli di approfondimento, le modalita` per la formazione delle commissioni d`esame e per l`accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell`abilitazione professionale del responsabile tecnico. Le Regioni, entro 60 giorni dall`emanazione del sopracitato decreto provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d`esame nonche` all`accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell`abilitazione professionale del responsabile tecnico, attribuendo priorita` agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale nonche` a organismi di formazione riconosciuti;
                
- viene, inoltre, subordinato l`esercizio della professione di costruttore edile al possesso di una serie di requisiti di onorabilita` e di capacita` organizzativa specificatamente indicati. Con riferimento a questi ultimi viene, in particolare, previsto che venga documentata la disponibilita` di attrezzature di lavoro e di mezzi d`opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al Dlgs 81/2008 adeguati in relazione all`attivita` da esercitare e acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, che, limitatamente alle attivita` di cui alla sopracitata lettera a), devono assumere un valore minimo di 15.000 euro. Per le attivita` di cui alla sopracitata lettera b), deve essere, altresi`, dimostrata la disponibilita` di attrezzature di lavoro e di mezzi d`opera necessari all`esercizio dell`attivita` per un valore minimo di 7.500 euro;

- vengono attribuiti alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura una serie di compiti specificatamente individuati e viene determinato il diritto annuale di iscrizione da corrispondere ai suddetti organismi;

-  viene prevista la possibilita` per le Regioni, sentite le organizzazioni delle imprese del settore comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, di prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all`art. 11, commi 3-bis e 5, del Dlgs 81/2008 in materia di attivita` promozionali;

- vengono previste disposizioni per assicurare, nel periodo transitorio, alle imprese gia` operanti nel settore dell`edilizia alla data di entrata in vigore del provvedimento la possibilita` di continuare a svolgere la propria attivita` a condizione che comunichino alle camere di commercio il nome del responsabile tecnico nonche` alle imprese che avviano l`attivita` successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento la possibilita` di iscriversi alla sezione speciale dell`edilizia;

-  vengono previste specifiche sanzioni amministrative applicabili nel caso di esercizio delle attivita` di costruttore edile senza il possesso dei requisiti previsti per l`esercizio della professione di costruttore edile;

-  viene, infine, individuato il direttore dei lavori quale soggetto responsabile del controllo della sussistenza dell`iscrizione alla sezione speciale dell`edilizia, con la previsione di apposite sanzioni in caso di affidamento delle attivita` di costruttore edile a soggetti non abilitati.