È sicuramente un buon momento per realizzare interventi di rimozione delle barriere architettoniche. Per questi lavori, infatti, si può beneficiare di una sostanziosa detrazione fiscale, del 75%. A tal proposito, un contribuente pone il seguente quesito all’Agenzia delle Entrate.
“Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è corretto, da parte dell’impresa che effettua i lavori, applicare l’aliquota Iva ridotta del 4%? O tali interventi andrebbero fatturati con l’aliquota Iva del 10%?”
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” si applica l’aliquota Iva del 4% (Dpr n. 633/1972 - Tabella A, Parte II, punto 41-ter).
Indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie di chi commissiona i lavori, per l’applicazione della disposizione agevolativa è necessario, comunque, che le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento (decreto ministeriale n. 236/1989 e Dpr n. 503/1996) e siano realizzate in base a un contratto di appalto.
Infine, si ricorda che nel caso in cui sia stato stipulato un unico contratto che preveda sia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sia altri interventi, per il riconoscimento del beneficio fiscale dell’aliquota ridotta del 4% sui primi è necessario che i corrispettivi siano indicati nel contratto (o almeno in fattura) in maniera distinta. Se manca questa distinzione, tutto il corrispettivo deve essere assoggettato all’aliquota più elevata prevista per le singole prestazioni.