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Barriere architettoniche, quando basta l’adattabilità

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Il Tar Toscana ha stabilito che per gli edifici con meno di tre piani è consentita la deroga all`installazione di meccanismi per l`accesso ai piani superiori


La normativa (Legge 13/1989) in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici residenziali prevede che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, devono comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei all'installazione di meccanismi per l`accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unita` immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l`installazione, nel caso di immobili con piu` di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Il Tar Toscana (sezione III, Firenze) con la sentenza n. 116 del 29/1/2009 ha precisato pero` che ai sensi dell`art. l`art.3.2, seconda parte, del D.M. n.236 del 14/6/1989 negli edifici residenziali con non piu` di tre livelli fuori terra e` consentita la deroga all`installazione di meccanismi per l`accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purche` sia assicurata la possibilita` della loro installazione in un tempo successivo.

La norma inoltre, come hanno rilevato i giudici, non distingue tra parti comuni e spazi esterni dell`unita` immobiliare, prevedendo, in sostanza, che per tale tipologia di opere edilizie e` sufficiente che sia garantita la sola regola dell`adattabilita` anziche` quella della accessibilita`.