Eliminare le barriere architettoniche non è solo una scelta etica, ma anche un’opportunità concreta per migliorare l’accessibilità degli edifici usufruendo di importanti agevolazioni fiscali. Attenzione però: per non perdere i benefici, è fondamentale conoscere le regole aggiornate. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito un punto chiave che può fare la differenza tra uno sconto fiscale parziale e uno pienamente riconosciuto. Scopri come evitare errori e sfruttare appieno le detrazioni del 75%.
Con la risposta n. 89 del 7 aprile 2025, l’Agenzia chiarisce che la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio, va calcolata separatamente per ogni edificio, anche se questi condividono un unico accesso carrabile o pedonale. Questo vale in base alla categoria catastale di ciascun immobile.
Il chiarimento nasce dal caso di un contribuente che ha avviato, con CILA presentata il 7 settembre 2023, lavori su due edifici separati (uno di categoria B/5 e l’altro C/6) appartenenti a un unico complesso immobiliare. Gli interventi includono la realizzazione di percorsi esterni e l’automazione dei cancelli. Poiché i lavori sono iniziati il 7 ottobre 2023, si applica la normativa precedente al 30 dicembre 2023, data in cui il Decreto n. 212/2023 ha ristretto gli interventi agevolabili.
Barriere architettoniche: confermati i tetti di spesa
Infatti, per le CILA presentate prima di tale data o per i lavori già avviati o contrattualizzati, continua a valere la disciplina originale. In base a questa, il limite massimo di spesa detraibile al 75% è:
- 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità indipendenti;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità (da 2 a 8);
- 30.000 euro moltiplicati per le unità oltre le 8.
Nel caso in esame, dato che i due edifici sono autonomi, il contribuente può usufruire di due detrazioni distinte, per un totale di 100.000 euro.
Un’occasione concreta per abbattere davvero le barriere, fisiche ed economiche.