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Beni culturali: quando serve la qualificazione SOA?

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Beni culturali: quando serve la qualificazione SOA?
Andiamo a scoprire cosa ha stabilito l’Anac con il Comunicato del Presidente del 10 luglio 2024 riguardo ai lavori per cooptazione sui beni culturali

L’Autorità Nazionale Anticorruzione s’è espressa riguardo agli interventi sui beni culturali e in particolare ai lavori per cooptazione. Quando è necessaria per le imprese la qualificazione SOA? Vediamolo insieme.
Se la quota di lavori sui beni culturali, affidata all’impresa cooptata, è superiore alla soglia dei 150.000 euro, è sempre necessaria la qualificazione SOA adeguata per classifica e categoria ai lavori da eseguire. Se la quota è inferiore a tale importo, l’impresa medesima deve necessariamente essere in possesso dei requisiti stabiliti dal nuovo Codice Appalti. E’ quanto ha stabilito Anac con il Comunicato del Presidente del 10 luglio 2024, dopo aver constatato casi di applicazione non omogenea dell’istituto della cooptazione delle imprese, nell’ambito dei contratti nel settore dei beni culturali.

Il commento dell’Anac

“Con il presente Comunicato - scrive Anac -, si intendono fornire alcune indicazioni di carattere generale, volte ad orientare in tale ambito l’azione amministrativa delle stazioni appaltanti. La cooptazione è un istituto avente carattere eccezionale e derogatorio - spiega l’Autorità - che consente al concorrente, singolo o in Raggruppamento temporaneo di imprese, che sia già in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, di raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”. 
“Al fine di assicurare che i lavori sui beni culturali siano svolti da soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, volta a preservare il bene oggetto di intervento, nei termini prescritti dalla disciplina di riferimento - conclude Anac -, si richiamano le stazioni appaltanti, in sede di gara, ad un'attenta verifica in ordine ai requisiti effettivamente posseduti dai concorrenti e dalle imprese cooptate, nel rispetto delle norme e dei principi sopra enucleati. La necessaria tutela dei beni culturali impone infatti un accertamento pregnante sull’effettiva capacità degli esecutori ad intervenire sugli stessi, al fine di garantire sempre la necessaria e specifica tutela prescritta dall’ordinamento”.