Il Bonus Acqua Potabile, finalizzato a razionalizzare l’uso del cosiddetto “oro blu” e a ridurre il consumo di contenitori di plastica, prevede un credito d’imposta sulle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.
Ora che è scaduto il termine per l’invio delle richieste, è stato effettivamente definito l’ammontare della detrazione. La percentuale del credito d’imposta utilizzabile dai soggetti che nel 2022 hanno acquistato apparecchidestinati al miglioramento qualitativo delle acque da bere è pari al 17,9005%. La quota è stata determinata dal rapporto tra il totale dei bonus richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio al 28 febbraio 2023, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, pari a 27.932.195 euro, e il limite di spesa, pari a 5 milioni di euro (vedi articolo “Credito d’imposta 'acqua potabile', al via le domande per le spese 2022”). A renderlo noto un provvedimento del 3 aprile 2023 siglato dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini.
La storia del Bonus Acqua Potabile
L’agevolazione era stata introdotta con la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge n. 178/2020). Nel dettaglio le disposizioni prevedono un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute nel triennio 2021-2023, da erogare fino a un massimo di 1.000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Il limite di spesa era fissato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,5 milioni di euro per l’anno 2023.
I criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta sono stati definiti con il provvedimento del 16 giugno 2021, che ha approvato anche il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” da inviare dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Con l’ultimo provvedimento quindi viene stabilita la percentuale effettivamente fruibile, tenuto conto delle domande validamente inviate nei termini e il budget stanziato dalla misura di favore.