Il Bonus Acqua Potabile consiste in un credito d'imposta sulle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare. È stata definita la percentuale della detrazione fiscale. Ecco i dettagli.
Terminato il conto delle richieste pervenute per l’attribuzione del bonus in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha stabilito che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 6,45 % dell’importo richiesto.
La “storia” del Bonus Acqua Potabile
Si tratta dell’incentivo fiscale previsto dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1087 a 1089, n. 178/2020) con lo scopo di razionalizzare l’utilizzo dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica.
Per il 2023 le comunicazioni dovevano essere inviate dal 1° al 28 febbraio 2024. L’incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili annualmente, pari, nel 2023, a 1,5 milioni di euro. Ai fini del rispetto di tale soglia, il provvedimento 16 giugno 2021 ha stabilito che l’importo massimo dell’incentivo fruibile è pari al tax credit richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite di spesa e l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate, fissata con provvedimento del direttore delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.
Il Bonus Acqua Potabile complessivamente richiesto in relazione alle spese sostenute nel 2023 è risultato di 23.255.702 euro, a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, pertanto, precisa l’Agenzia, con il provvedimento odierno è stabilito che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 6,45% (1.500.000 /23.255.702) del credito richiesto.
I beneficiari possono visualizzare il contributo spendibile nel proprio cassetto fiscale all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
La somma è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (codice tributo “6975”), le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, possono indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.