Bonus alberghi: ecco chi ne potrà beneficiare

Edilizia di Marco Zibetti
Il Bonus Alberghi è stato “reintrodotto”, con qualche ritocco, dal decreto “Agosto” sulle orme dell’agevolazione disciplinata per gli anni 2014-2016

Il cosiddetto Bonus alberghi è un credito d’imposta attribuito a chi esegue interventi di riqualificazione sulle strutture ricettive, che può essere speso in compensazione tramite F24.

Il decreto della direzione generale della Valorizzazione e della Promozione turistica, recentemente approvato, autorizza i soggetti riportati in un apposito elenco all’utilizzo del credito per un totale di 136.235.659,37 euro, inferiore alle risorse disponibili, complessivamente pari a 380 mln di euro per gli anni 2020 e 2021. A darne notizia un avviso del ministero del Turismo.

Il bonus, come detto, può essere speso soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e non è soggetto alla ripartizione in tre quote annuali come prevedeva originariamente la norma che lo ha introdotto. Il codice tributo da utilizzare è il “6991”, istituito con la risoluzione n. 70/2022 delle Entrate. L’elenco allegato al decreto riporta accanto al nominativo di ogni beneficiario anche l’importo a ciascuno attribuito.

Tutti i dettagli sul Bonus Alberghi

La misura, ricordiamo, è prevista, anzi, sarebbe più corretto dire è stata “reintrodotta”, con qualche ritocco, dal decreto “Agosto” (articolo 79), sulle orme dell’agevolazione disciplinata per gli anni 2014-2016, dall’articolo 10 del Dl n. 83/2014 e rinnovata, per il biennio 2017-2018, dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 232/2016.

Le modalità attuative si devono, invece, al decreto interministeriale del 17 marzo 2022, in base al quale possono beneficiario del credito d’imposta:

- gli alberghi, quali strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tali strutture devono essere composte da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere anche i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali;

- gli agriturismi che svolgono le attività definite dalla legge n. 96/2006 e da pertinenti norme regionali;

- gli stabilimenti termali (anche per la realizzazione di piscine);

- le strutture ricettive all'aria aperta, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite e attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali.

Il credito d’imposta è pari al 65% (anziché l’originario 30%) delle spese sostenute nelbiennio 2020-2021. Più nello specifico, l’agevolazione spetta per i costi sostenuti entro il 6 novembre 2021, perché nel frattempo è subentrato il nuovo credito d’imposta previsto dall’articolo 1 del Pnrr. Il contributo spetta per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell’efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, acquisto di mobili e componenti d’arredo, e inoltre, per i soli stabilimenti termali, per la realizzazione di piscine e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Ogni struttura può beneficiare di un credito massimo pari a 200mila euro, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal regime “de minimis” (regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione europea e alla comunicazione della stessa Commissione del 19 marzo 2020, C -2020- 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni).

La direzione generale della Valorizzazione e della Promozione turistica ricorda, infine, che la pubblicazione del decreto assolve all’obbligo di comunicazione alle imprese autorizzate all’utilizzo del bonus.


Questo sito utilizza i cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di cookie in accordo con la nostra cookie policy.