Il Bonus Barriere Architettoniche, che incentiva l’eliminazione di tali barriere, ha cambiato forma quest’anno. Come? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate prendendo spunto dalla domanda di un contribuente, che vi proponiamo di seguito.
“È vero che se sostituisco gli infissi non posso più richiedere la detrazione del 75% prevista per eliminare le barriere architettoniche?”
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Si conferma che con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 212/2023 (articolo 3) la detrazione del 75% per i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (prevista dall’articolo 119-ter del decreto legislativo n. 34/2020) spetta soltanto per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi riguardanti esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Non potrà più essere richiesta per altre tipologie di lavori, compresi quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari.
Inoltre, le nuove regole prevedono l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico parlante e quello di richiedere l’asseverazione a tecnici abilitati per attestare che i lavori effettuati rispettano i requisiti previsti dal decreto n. 236/1989.
Rimangono invariati, invece, gli importi massimi su cui calcolare la detrazione:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.