Il susseguirsi delle modifiche alle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi genera non poca confusione nei contribuenti. Oggi chiariamo il funzionamento del Bonus Barriere Architettoniche, grazie alla risposta dell’Agenzia delle Entrate al seguente quesito.
“Ho acquistato un appartamento di nuova costruzione in un condominio. Il costruttore in fase di progetto ha predisposto solamente il vano ascensore. Vorrei sapere se, una volta divenuti proprietari con gli altri condomini, possiamo usufruire della detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche installando l’ascensore, la durata della detrazione e se è ancora possibile effettuare la cessione del credito”.
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
La detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 con le stesse modalità di pagamento previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Tuir).
L’agevolazione può essere richiesta solo se vengono realizzati, in edifici già esistenti, interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per richiedere l’agevolazione è necessario che gli interventi da realizzare rispondano ai requisiti indicati nel regolamento riportato dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e il rispetto di questi requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Si conferma, infine, che per questa tipologia di interventi è ancora prevista la possibilità di esercitare l’opzione (prevista dall’articolo 121 del citato decreto) per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo delle detrazioni fiscali.