L’Agenzia delle Entrate approfitta del quesito posto da un contribuente per chiarire un dubbio che può riguardare molti cittadini. Vi proponiamo innanzitutto la domanda e di seguito la risposta del Fisco.
“Si chiede se per usufruire della detrazione del 50%in dieci anni, prevista dall’articolo 16-bis del Tuir per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, è necessario che nell’immobile ristrutturato abiti una persona disabile. Grazie”.
La risposta di Paolo Calderone
Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, rientrano anche quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (comma 1 lettera e). Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 per tali lavori è riconosciuta una detrazione del 50%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo e da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro. Dal 2025 la percentuale di detrazione scenderà al 36% e si calcolerà su un importo massimo di spesa di 48.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha più volte specificato (da ultimo, con la circolare n. 7/2021) che la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di persone con disabilità nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto dei lavori.
Ha precisato, inoltre, che gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale n. 236/1989 non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. In questo caso, tuttavia, danno diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti alla data di sostenimento delle spese, qualora possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria (se effettuati sulle parti comuni dell’edificio) o straordinaria (circolare n. 13/2001, risposta 1).