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Bonus Edilizi: che fare in caso di bonifico errato?

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Bonus Edilizi: che fare in caso di bonifico errato?
Per ottenere i Bonus Edilizi è è necessario che il pagamento venga effettuato in un certo modo. Se si sbaglia, è possibile rimediare? Sì, vediamo come

Quando si parla di detrazioni fiscali, un piccolo errore ci può costare molto caro. A volte, per fortuna, si può rimediare. Cosa fare in caso di bonifico errato per il pagamento degli interventi che danno diritto al Bonus Edilizi? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate rispondendo al seguente quesito di un contribuente.
“L’anno scorso ho acquistato dei climatizzatori a pompa di calore pagando la relativa fattura con bonifico postale online. Il Caf cui mi sono rivolto per la compilazione del modello 730/2024 mi ha informato che la spesa non è presente nella dichiarazione precompilata, poiché il bonifico che ho utilizzato è di tipo ordinario e non quello dedicato alle detrazioni fiscali. È possibile adesso fare qualcosa o devo rinunciare alle detrazioni?”

La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi

Per situazioni analoghe a quelle rappresentate nel quesito l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni. In particolare, con riferimento agli adempimenti da seguire per avvalersi della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, ha affermato che è sempre necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato in cui devono essere riportati tutti i dati necessari alle banche (o a Poste Spa) per operare una ritenuta d’acconto nei confronti del destinatario del pagamento.
Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il pagamento, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Questa documentazione deve essere esibita dal contribuente, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, al Caf o al professionista abilitato o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria (circolare n. 43/2016).