Il credito d’imposta derivante dai Bonus Edilizi può essere ceduto anche a un parente. Come? Andiamo a scoprirlo grazie all’Agenzia delle Entrate, che risponde al seguente quesito di un contribuente.
“In caso di cessione del credito (110% e ristrutturazione 50%) a parenti, gli stessi come possono utilizzarlo? In detrazione Irpef da modello 730 oppure solo in compensazione con F24?”
Paolo Calderone risponde su FiscoOggi
Come recita lo stesso articolo 121 (comma 3) del decreto legge n. 34/2020, che prevede la possibilità di esercitare le opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, i crediti d’imposta derivanti dagli interventi che danno diritto al Superbonus e da quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo (tra i quali, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, quelli di efficienza energetica, eccetera) “sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.
Pertanto, i crediti che i parenti riceveranno dovranno essere utilizzati in compensazione, attraverso il modello F24, per il pagamento di imposte e contributi che si versano con tale modello (imposte sui redditi, Iva, Irap, contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tasse sulle concessioni governative, tasse scolastiche, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, eccetera).