1. Home
  2. Notizie e Mercato
  3. Bonus Edilizi: dal Fisco un chiarimento sul visto

Bonus Edilizi: dal Fisco un chiarimento sul visto

Professione di
Bonus Edilizi: dal Fisco un chiarimento sul visto
Il Fisco svela le modalità di invio del visto di conformità “ora per allora” per i lavori che danno diritto ai Bonus Edilizi (Superbonus 110% e non solo)

L’Agenzia delle Entrate fornisce un interessante chiarimento riguardante il visto di conformità per l’ottenimento dei Bonus Edilizi e in particolare per poter beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Il visto di conformità “ora per allora”, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del Dl n. 50/2022, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione, già avvenuto, ma è finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria.

Dunque, la forma di rilascio del visto di conformità è libera. È necessario, precisano le Entrate, che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del decreto Mef n. 164/1999.

Cosa deve contenere il visto di conformità?

In ogni caso, nel documento attestante il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;

- il codice fiscale del condominio (se applicabile);

- il codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);

- il codice fiscale del primo cessionario/fornitore;

- la tipologia di intervento agevolato;

- l’anno di sostenimento della spesa;

- l’ammontare della spesa sostenuta;

- l’ammontare del credito ceduto.

L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata dal professionista incaricato al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.

 

Segui il tuo cantiere da remoto

Seguire il cantiere da casa o dall’ufficio oggi è possibile. WebcamPlus offre a tutti - imprese, committenti e studi di progettazione - la possibilità di monitorare costantemente ogni tipologia e dimensione di cantiere grazie a un innovativo sistema di video-controllo personalizzato. Decidi intervallo di invio immagini, durata delle riprese, posizionamento e numero delle videocamere. Controllo totale in tempo zero e con la massima efficienza.