I Bonus edilizi rappresentano ghiotte occasioni per eseguire lavori, ma generano anche numerosi dubbi tra i contribuenti. L’Agenzia delle Entrate ha raccolto i quesiti più comuni e ha creato le risposte alle cosiddette Faq (Frequently Asked Questions).
In particolare, riguardano il visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal Dl n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus. In particolare, nelle Faq del Fisco, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti, analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente.
Le risposte più interessanti
Ad esempio, con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal Dl n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Dl n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.
Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021.