Il Bonus Energia è una detrazione fiscale ideata per aiutare le imprese con elevati consumi a superare la crisi energetica che stiamo vivendo.
Con la risoluzione n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate, vengono istituiti i codici che possono essere utilizzati dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione.
In cosa consistono i Bonus Energia e Gas?
In particolare, a favore delle imprese a forte consumo dienergia elettrica è previsto un contributo straordinariosotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Per le imprese a forte consumo di gas naturale, invece, il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. Rientrano nelle agevolazioni anche le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia e gas, per le quali il bonus è pari al 12% e al 20% rispettivamente (articoli 3 e 4 del Dl n. 21/2022). I crediti d’imposta, in base alle condizioni indicate nelle rispettive discipline, sono utilizzati in compensazione mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi, entro il 31 dicembre 2022.
I codici tributo per l’ottenimento del Bonus Energia
I codici tributo da indicare nell’F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sono:
- “6961” - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
- “6962” - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
- “6963” - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
- “6964” - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).
La risoluzione di oggi spiega che il termine del 31 dicembre 2022 si applica anche al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal decreto Sostegni-ter (Dl n. 4/2022) per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” (risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022).