Anche se in questo momento il Superbonus del 110% va per la maggiore, il Bonus Facciate del 90% continua a rappresentare un’occasione importante laddove i lavori non migliorino l’efficienza energetica dell’immobile di due classi.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce allora l’ambito degli interventi, prendendo spunto dal seguente quesito di una contribuente: “Volevo chiedere conferma che le spese sostenute nel 2020 per il rifacimento cornicioni su facciate visibili da strada pubblica possono beneficiare del bonus facciate”.
Il chiarimento di Paolo Calderone dell’Agenzia delle Entrate
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/2020, sono ammessi al “bonus facciate” gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
In pratica, l’agevolazione riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non sono visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tra le opere agevolabili rientrano i lavori riconducibili al “decoro urbano”, come quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Si ricorda, infine, che:
- la detrazione spetta a condizione che l’edificio oggetto degli interventi si trovi in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (l’assimilazione dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti);
- le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).