Gli detrazioni fiscali rappresentano grandi occasioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio italiano. Ma bisogna prestare la massima attenzione a non commettere errori che comprometterebbero l’accesso all’incentivo. Con l’aiuto dell’Agenzia delle Entrate, oggi chiariamo un dubbio comune, esposto da un contribuente che scrive al Fisco: “Vorrei sapere la legge esatta da scrivere sul bonifico per usufruire del Bonus Facciate”.
Paolo Calderone risponde su FiscoOggi
La detrazione del 90% per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (il cosiddetto bonus facciate) è stata istituita dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019 - art. 1, commi 219-224).
Per usufruire dell’agevolazione le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). Nel bonifico, se possibile, vanno indicati anche gli estremi della legge n. 160 del 2019.
Si ricorda, tuttavia, che l’agevolazione è comunque riconosciuta qualora non sia possibile indicare il citato riferimento normativo, a condizione che il bonifico sia compilato in maniera da non pregiudicare il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento.