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Bonus facciate e cumulabilità con altre detrazioni: facciamo chiarezza

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Bonus facciate e cumulabilità con altre detrazioni: facciamo chiarezza
La detrazione è cumulabile con l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, il cosiddetto Ecobonus? Un contribuente lo chiede all’Agenzia delle Entrate

In queste settimane c’è fermento intorno al Bonus Facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020. I contorni della detrazioni non sono ancora del tutto chiari. Anche un contribuente ha espresso i suoi dubbi all’Agenzia delle Entrate. Leggiamo il quesito: “La detrazione prevista dal bonus facciate è cumulabile con l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus)?

La risposta di Paolo Calderone dell’Agenzia delle Entrate

Gli interventi ammessi al bonus facciate potrebbero rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio, entrambi già detraibili (articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013). Come precisato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/20, per le stesse spese il contribuente può usufruire di una sola detrazione.

Se, invece, si effettuano interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, si potrà usufruire di entrambe le agevolazioni a condizione che le spese riferite ai due diversi interventi siano contabilizzate distintamente e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Un caso di cumulabilità si ha, per esempio, quando nell’ambito dell’isolamento termico dell’involucro dell’intero edificio si realizzano sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al bonus facciate, sia interventi di isolamento della restante parte dell’involucro, esclusi dal bonus facciate ma rientranti nell’ecobonus.

Infine, il bonus facciate non è cumulabile con la detrazione (prevista dall’art. 15, comma 1, lett. G del Tuir) che spetta a coloro che sono obbligati alla manutenzione, alla protezione o al restauro dei beni soggetti al regime vincolistico.