La domanda che un contribuente pone all’Agenza delle Entrate fornisce l’occasione per fare ulteriore luce sul Bonus Facciate, i cui contorni non sono ancora del tutto chiari. Ecco il quesito: “Per avere diritto all’agevolazione, come si verifica il superamento del limite del 10% della superficie lorda disperdente di un edificio la cui facciata è parzialmente rivestita in piastrelle?
La risposta di Paolo Calderone
Quando si effettuano interventi che non sono soltanto di pulitura o tinteggiatura e che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, per avere diritto al bonus facciate occorre che siano rispettati prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e determinati valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.
Il calcolo del 10% dell’intonaco va fatto tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente.
Se una parte della facciata è rivestita in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico, per verificare il superamento del limite del 10% occorre eseguire il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e il valore totale lordo complessivo della superficie disperdente.
Per maggiori informazioni e approfondimenti si consiglia di consultare la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/2020 e la guida pubblicata nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.