Il Bonus Facciate del 50% genera ancora qualche dubbio riguardo al campo di applicazione. L’Agenzia delle Entrate prende spunto dal quesito di un contribuente per fornire un chiarimento. Ecco la domanda: “La tinteggiatura del muretto di cinta, con relativa cancellata, di una villetta può rientrare tra i lavori agevolabili secondo il bonus facciate?”
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Per usufruire del “bonus facciate” gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna” di edifici esistenti e ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Tali interventi, inoltre, devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi” (articolo 1 comma 121 della legge n. 160/2019). Pertanto, non costituendo interventi su strutture opache della facciata, non sono ammesse al beneficio le spese sostenute, per esempio, per interventi su finestre, grate, portoni e cancelli, recinzioni, tetti e muri di cinta.
Per ulteriori dettagli sull’agevolazione si consiglia di consultare la circolare n. 2/2020 e la guida sul tema pubblicata nella sezione l’Agenzia informa del sito delle Entrate.