Una contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate un chiarimento relativo al Bonus mobili. Ve lo proponiamo: “In caso di acquisto da impresa di costruzione di un immobile ristrutturato è possibile usufruire del bonus mobili per gli acquisti di mobili fatti dopo la registrazione del compromesso ma prima dell’atto di acquisto dall’immobile?”
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Come è ormai noto, tra gli interventi edilizi che consentono di usufruire del “bonus mobili” rientrano quelli di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, lettere c) e d) dell’art. 3 del Dpr n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile.
La normativa prevede, inoltre, che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni.
Quando l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è effettuato per arredare uno di questi immobili che, si ribadisce, deve far parte di un edificio interamente ristrutturato da uno dei soggetti sopra indicati, per data di “inizio lavori” deve intendersi la data di “acquisto” o di “assegnazione” dell’immobile (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/2018, confermata dalla recente circolare n. 19/2020).