È possibile beneficiare del Bonus Mobili (a seguito di lavori di ristrutturazione) se si ha a disposizione come documento di spesa per l’acquisto dei mobili solo lo scontrino fiscale e non la fattura?
È la domanda che una contribuente ha posto all’Agenzia delle Entrate. Paolo Calderone ha risposto su FiscoOggi, chiarendo una situazione che può interessare molti cittadini.
La risposta di Paolo Calderone
Nei casi in cui la normativa fiscale prevede la possibilità di usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici (articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63/2013), per poter richiedere la detrazione occorre conservare i documenti che attestano il pagamento dei beni (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto che specificano natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Ai fini della detrazione lo scontrino è equivalente alla fattura solo se riporta il codice fiscale dell’acquirente e l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati. Se lo scontrino non indica il codice fiscale dell’acquirente, la detrazione può essere consentita solo se, oltre a riportare natura, qualità e quantità dei beni acquistati, èriconducibile al contribuente titolare della carta di debito (o della carta di credito), in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).