Hai già usufruito delle agevolazioni per l’acquisto dell’abitazione principale, ma ora vuoi comprarne un’altra spostando la residenza? Ti stai chiedendo se puoi accedere nuovamente al Bonus Prima Casa? La risposta non è scontata, ma un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate fa luce sulla questione. Partiamo dal quesito posto da un contribuente.
“Mio figlio è proprietario a metà (insieme al fratello) di una casa acquistata nel 2018 con le agevolazioni prima casa. Oggi vuole acquistare un immobile, sempre in Italia, spostando la residenza. È possibile usufruire delle stesse agevolazioni per l’acquisto?”.
La risposta di Andrea Santoro su FiscoOggi
Tra i requisiti di accesso alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa è prevista la circostanza che l’acquirente non sia già titolare, neppure per quote o in comunione di beni, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, nuda proprietà, abitazione, usufrutto, uso, abitazione su un immobile acquistato con le agevolazioni medesime (nota II-bis, Tariffa Parte prima, articolo 1 del Dpr n. 131/1986).
A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, è stata sancita la possibilità, per chi ha già acquistato un’abitazione con i benefici “prima casa”, di acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e beneficiare, anche sul secondo acquisto, dell’agevolazione, a condizione, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto agevolato, termine ora esteso a due anni dalla legge n. 207/2024 (il Bilancio 2025). Nel caso in esame, dunque, per non incorrere nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione, sarà necessario alienare, entro due anni dal nuovo acquisto, almeno il 50% dell'immobile preposseduto, vale a dire la quota acquistata a titolo oneroso (risposta n. 228/2021).