Quando si parla di agevolazioni fiscali, i dubbi relativi a casi particolari sono sempre molti. Non fa eccezione il Bonus prima casa. Leggiamo un quesito posto all’Agenzia delle Entrate e la risposta del Fisco.
“Ho la residenza nel Comune X, abito in un appartamento intestato ad altra persona, non ho nessun immobile intestato. Vorrei comperare un immobile nello stesso Comune, usufruendo delle agevolazioni 'prima casa', ma restando residente con il mio compagno. Posso fare acquisto agevolato?”
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Dalle informazioni fornite nel quesito sembrerebbe di sì. Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa” sono riconosciute in presenza di precise condizioni che l’acquirente deve attestare nell’atto di compravendita.
Precisamente, occorre:
- non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
- non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le stesse agevolazioni.
Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Nell’atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato deve risultare l’impegno a vendere entro un anno quello già posseduto.
Infine, si ricorda che l’abitazione che si acquista non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.