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Bonus Prima Casa: come funziona per i residenti all’estero?

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Bonus Prima Casa: come funziona per i residenti all’estero?
Un cittadino italiano residente nel Regno Unito chiede al Fisco se può acquistare un’abitazione in Italia fruendo del Bonus Prima Casa. Ecco la risposta

I cittadini italiani residenti all’estero possono beneficiare del Bonus Prima Casa? Se sì, nel rispetto di quali condizioni? Troviamo le risposte grazie a un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, in risposta al seguente quesito di un contribuente:
“Sono un italiano emigrato all’estero per lavoro (Regno Unito). Potrei acquistare una casa su tutto il territorio italiano usufruendo dei benefici ‘prima casa’ senza l’obbligo di prendere la residenza nel Comune dove si trova l’immobile?

Paolo Calderone risponde su FiscoOggi

Per rispondere in modo esaustivo al quesito del lettore bisognerebbe conoscere altri elementi (ad esempio, possesso di altri immobili in Italia o godimento delle agevolazioni per un precedente acquisto).
Si riportano, quindi, le condizioni previste dalla nota II-bis (comma 1, lettera a) della Tariffa Parte 1 Articolo 1 del Dpr 131/1986 affinché un cittadino che si è trasferito all’estero possa richiedere le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa in Italia.
Possono accedere a tali benefici le persone fisiche che, contestualmente:
- si sono trasferite all’estero per ragioni di lavoro (per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, e non necessariamente subordinato);
- il trasferimento deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile (se avviene in un momento successivo non è possibile usufruire del beneficio fiscale);
- hanno risieduto in Italia per almeno cinque anni (anche non in maniera continuativa), o hanno svolto in Italia, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile;
- acquistano l’immobile nel Comune di nascita o in quello in cui avevano la residenza (o in cui svolgevano la loro attività prima del trasferimento).
Resta fermo che per richiedere l’agevolazione devono ricorrere anche le condizioni indicate alle lettere b) e c) della citata nota II-bis: rispettivamente, assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune e novità nel godimento dell’agevolazione. Non è richiesto, invece, che l’interessato stabilisca la sua residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.