Bonus Prima Casa: dal Fisco una precisazione post- proroga

di Marco Zibetti
La precisazione dell’Agenzia delle Entrate riguarda in particolare il Bonus Prima Casa per gli under 36 e le tempistiche per accedervi. Scopriamo di più

Il Decreto Milleproroghe ha ampliato il perimetro temporale del Bonus Prima Casa riservato agli acquirenti con meno di 36 anni. A seguito della proroga, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno fornire una precisazione. Vediamo di cosa si tratta.
Il Fisco sottolinea che l’agevolazione si applica, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore della disposizione introduttiva dei benefici (articolo 64, comma 6, Dl n. 73, il Sostegni-bis).

Bonus Prima Casa under 36: le tempistiche per accedervi

In proposito, ricordiamo che per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni con Isee non superiore a 40mila euro annui, il richiamato decreto-legge Sostegni-bis ha previsto in favore degli stessi l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di ‘prime case’ e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse.
Tali agevolazioni, che all’origine potevano applicarsi agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, sono state prima prorogate di sei mesi dal Bilancio 2022 e, poi di un altro anno, dalla legge di bilancio 2023.
Successivamente, il Milleproroghe di quell’anno ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione, stabilendo che “le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, (…), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, …, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024”.
In sostanza, osserva l’Agenzia, la possibilità di fruire dei benefici anche per gli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il 31 dicembre 2023.
Ciò vuol dire, a parere dell’Amministrazione, che l’agevolazione in argomento si può applicare anche se il contratto preliminare d’acquisto sia stato sottoscritto e registrato prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del Sostegni-bis.


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