Il Bonus Prima Casa incentiva l’acquisto dell’abitazione principale. Non ha diritto all’agevolazione chi compra un immobile “di lusso”, con una superficie utile complessiva superiore ai 240 metri quadri.
Ma come va considerata una casa dotata di un terreno circostante particolarmente esteso? Quest’ultimo rientra nel calcolo, al pari di una pertinenza?
La sentenza della Cassazione
Il terreno circostante il fabbricato, per il quale il contribuente abbia invocato l'agevolazione “prima casa” (articolo 1, comma 497, legge n. 266/2005), con l'applicazione dell'aliquota Iva nella misura ridotta del 4% (n. 21, tabella A - parte II, allegata al Dpr n. 633/1972 ante articolo 33, Dlgs n. 175/2014) - ancorché l'acquisto dello stesso terreno sia soggetto a un differente trattamento fiscale, non usufruendo del beneficio invocato per il fabbricato - deve essere considerato, comunque, in quanto giardino a durevole servizio del fabbricato (secondo l'accertamento fattone dal giudice di merito), come parte integrante dell'area scoperta pertinenziale ai fini del calcolo della "superficie utile complessiva" per definire l’immobile “di lusso” (articolo 5, Dm n. 1072/1969). Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 25486 del 30 agosto 2022.