L’Agenzia delle Entrate propone un nuovo, interessante chiarimento relativo al Bonus prima casa. Il Fisco prende spunto da un quesito posto da un contribuente. Ecco di cosa si tratta: “Sono proprietario al 100% di un’abitazione per l’acquisto della quale ho usufruito delle agevolazioni per la prima casa. Se acquisto a titolo gratuito (donazione da parte dei genitori) un’altra abitazione nello stesso Comune, posso chiedere nuovamente le agevolazioni prima casa in occasione della stipula dell’atto di donazione?”
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
La risposta è positiva, a condizione che l’immobile posseduto sia venduto entro un anno dall’acquisto a titolo gratuito della nuova abitazione.
Come prevede il Dpr n. 131/1986 (Tariffa parte 1, articolo 1, nota II-bis), per avere le agevolazioni fiscali, oltre alla residenza nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare, che non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9, occorre:
- non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra abitazione nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare
- non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con i benefici “prima casa”.