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Bonus Prima Casa: ne beneficia anche la nuda proprietà?

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Bonus Prima Casa: ne beneficia anche la nuda proprietà?
Una contribuente risiede con i genitori e vorrebbe acquistare la nuda proprietà di un immobile in un altro Comune. Può beneficiare del Bonus Prima Casa?

L’acquisto della nuda proprietà di un immobile può dare diritto al Bonus Prima Casa? E se sì, quali requisiti devono essere rispettati? Una contribuente lo chiede all’Agenzia delle Entrate. Ecco il quesito specifico.

“Ho la residenza con i miei genitori presso il Comune X e sarei interessata a comprare una nuda proprietà in un altro Comune Y con l’agevolazione fiscale prima casa. In questo caso è obbligatorio prendere la residenza entro 18 mesi nel Comune Y della nuda proprietà?”

Paolo Calderone risponde su FiscoOggi

La risposta è affermativa. Le agevolazioni “prima casa” spettano, oltre che per l’acquisto della proprietà di case di abitazione diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, anche per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse case.

Per usufruire dei benefici, tuttavia, la norma dispone che anche per questi atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento devono ricorrere le condizioni indicate nella nota II-bis -Tariffa Parte prima articolo 1 del Testo unico n. 131/1986.

E precisamente:

- l’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

- l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività;

- l’acquirente non deve avere la titolarità, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da egli stesso o dal coniuge con i benefici “prima casa” (in caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto).

La presenza di queste condizioni deve essere dichiarata dall’acquirente nell’atto di acquisto.