Nel rispetto di alcune condizioni, anche chi risiede all’estero può beneficiare del Bonus Prima Casa. Quali sono queste condizioni? Ne abbiamo già parlato, ma conviene soffermarci su questo tema ancora una volta. L’occasione è fornita dal quesito che un contribuente pone all’Agenzia delle Entrate. Leggiamolo.
“Ho letto che chi si trasferisce all’estero per motivi di lavoro può richiedere le agevolazioni per l’acquisto della prima casa in Italia anche se non ha nazionalità italiana, ma quella di uno Stato dell’Unione europea. È così? Sapevo che per avere le agevolazioni bisognava essere cittadini italiani emigrati all’estero”.
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
L’articolo 2 del decreto legge n. 69/2023 ha modificato i criteri necessari per avvalersi delle agevolazioni “prima casa” con riferimento agli acquisti di abitazioni non di lusso da parte di acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.
Prima dell’entrata in vigore di tale norma, infatti, erano esclusi dai benefici fiscali i cittadini non italiani, ma di altri Stati dell’Unione europea, che non intendessero stabilirsi in Italia. Secondo le nuove disposizioni, possono richiedere le agevolazioni prima casa le persone fisiche che, contestualmente:
- si sono trasferite all’estero per ragioni di lavoro (per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, e non necessariamente subordinato); il trasferimento deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile (se avviene in un momento successivo non è possibile usufruire del beneficio fiscale);
- anteriormente all’acquisto dell’immobile, sono state residenti in Italia per almeno cinque anni (anche non in maniera continuativa), o hanno svolto in Italia per almeno cinque anni la loro attività (non necessariamente in modo continuativo);
- hanno acquistato l’immobile nel Comune di nascita, o in quello in cui avevano la residenza, o in quello in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.
Si ricorda, infine, che per richiedere le agevolazioni devono sussistere, comunque, le condizioni indicate nelle lettere b) e c) della nota II-bis contenuta nell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr 131/1986. In sintesi: assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune e novità nel godimento dell’agevolazione. Non è richiesto, invece, che il contribuente che vive all’estero stabilisca la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato.