Il Bonus Prima Casa incentiva l’acquisto dell’abitazione principale. Ma ci sono casi in cui l’agevolazione decade. Ad esempio, se si vende la casa incentivata senza comprarne l’altra entro un anno. Analizziamo un caso specifico grazie al quesito che vi proponiamo di seguito, posto da un contribuente all’Agenzia delle Entrate.
“Devo vendere l’immobile acquistato tre anni fa e per il quale ho usufruito delle agevolazioni prima casa. So che per evitare di dover restituire le maggiori imposte dovute quando si decade dalle agevolazioni devo acquistare un altro immobile entro un anno. La domanda è se questa regola vale anche se decidessi di acquistare non la piena proprietà di una nuova abitazione ma solo ildiritto di usufruttosu di essa”.
Paolo Calderone risponde su FiscoOggi
Come è noto, il contribuente che vende l’abitazione acquistata con i benefici fiscali “prima casa”, prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, perde tali benefici. La decadenza dalle agevolazioni usufruite può essere evitata solo se entro un anno egli acquista un altro immobile e lo adibisce a propria abitazione principale (comma 4 della Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986).
Tale condizione non si verifica, però, se il contribuente acquista entro un anno solo un diritto reale di godimento (usufrutto o abitazione) su un immobile, invece che la piena proprietà dello stesso (Agenzia delle entrate, risposta n. 192/2024 a interpello). Sarebbe idoneo a evitare la decadenza dai benefici, invece, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile entro un anno dall’alienazione (risoluzione n. 49/2015).
Pertanto, nella situazione esposta nel quesito il contribuente incorrerà nella decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse con il precedente acquisto (della casa che vende entro i cinque anni). Per il nuovo atto di acquisto del diritto di usufrutto, comunque, potrà chiedere nuovamente le agevolazioni “prima casa”, sempre che siano presenti le condizioni e i requisiti richiesti dalla citata Nota II-bis.