Un contribuente pone all’Agenzia delle Entrate un interessante quesito che riguarda il Bonus ristrutturazioni, detrazione fiscale che viene spalmata su 10 anni. Ecco la domanda: “Nel 2015 ho eseguito dei lavori di ristrutturazione su un immobile che prossimamente sarò costretto a vendere. Ho usufruito delle prime rate della detrazione del 50% delle spese sostenute. Dopo la vendita è obbligatorio cedere le rate residue o c’è possibilità di scelta?”.
La risposta di Paolo Calderone dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 16-bis del Tuir prevede (comma 8) che “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi...la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare...”. Pertanto, nel contratto di compravendita può essere dichiarato che il diritto alla detrazione rimanga in capo al venditore.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in mancanza di questo accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e sottoscritta da entrambe le parti. In tale scrittura, in sostanza, va specificato che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.