L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto un interessante quesito relativo al Bonus Ristrutturazioni, e in particolare sui limiti di spesa. Ecco la domanda del contribuente: “Ho venduto l’immobile sul quale ho effettuato lavori di ristrutturazione per un totale di 50.000 euro e chiesta la detrazione. Nella casa che sto per acquistare farò altri interventi. La domanda è: per i nuovi lavori su quale cifra posso chiedere l’agevolazione? Su massimo 46.000 euro, cioè la differenza tra il tetto massimo di 96.000 euro e l’importo di 50.000 euro già speso? Posso anche cedere il credito alla banca?”
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio elencati nell’articolo 16-bis del Dpr 917/86 è attualmente prevista una detrazione dall’imposta lorda del 50% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Nella situazione indicata nel quesito, pertanto, trattandosi dilavori su due unità abitative diverse, il limite massimo di spesa di 96.000 euro è applicabile per entrambi gli immobili. Per l’immobile venduto è importante però aggiungere che, qualora non sia stato specificato diversamente nell’atto di vendita, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
Per quanto riguarda, infine, la cessione del credito, si ricorda che tale possibilità è stata introdotta dal recente decreto legge n. 34/2020 (articolo 121) e riguarda esclusivamente le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi.
In particolare, invece della detrazione, i contribuenti possono alternativamente:
- cedere ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) il credito di importo corrispondente alla detrazione spettante
- scegliere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Le modalità per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura sono state stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020.