Come funziona la detrazione fiscale prevista per la costruzione e per l’acquisto del box auto di pertinenza dell’abitazione? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, prendendo spunto dal quesito di un contribuente riguardante il caso specifico in cui la casa sia di proprietà della moglie. Vi proponiamo innanzitutto la domanda.
“Quale coniuge convivente, vorrei acquistare un’autorimessa di nuova costruzione che sarà pertinenziale all’abitazione in cui vivo, ma di proprietà di mia moglie. Posso usufruire della detrazione provvedendo al pagamento con bonifico bancario della fattura a me intestata?”.
Paolo Calderone risponde su FiscoOggi
L‘articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera d) comprende tra gli interventi ammessi a fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. In particolare, l’agevolazione viene riconosciuta:
- per gli interventi (di nuova costruzione) effettuati per realizzare parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa;
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, in merito agli adempimenti da osservare per avere diritto all’agevolazione per l’acquisto di un box auto, il bonifico deve essere eseguito, in linea generale, dal proprietario o dal titolare del diritto reale dell’unità abitativa sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box.
Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale, che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione può essere riconosciuta anche al familiare convivente che ha effettivamente sostenuto la spesa. In tal caso, è necessario che nella fattura sia attestato che le spese agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a suo carico (circolare n. 11/2014, risposta 4.6).