Per l’acquisto (o la costruzione) del box auto si può avere diritto a una detrazione fiscale del 50%. Il quesito che un contribuente pone all’Agenzia delle Entrate consente al Fisco di fare chiarezza sulle modalità di pagamento da rispettare per poter beneficiare dell’agevolazione. Vi proponiamo di seguito la domanda.
“Sto acquistando un box auto che un’impresa edile sta realizzando. Mi è stato chiesto un acconto della somma pattuita e l’atto di compravendita dovremmo stipularlo l’anno prossimo. Posso portare in detrazione l’acconto versato? Posso pagare con assegno oppure anche con bonifico?”
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Se ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla legge, in caso di versamento di acconti per l’acquisto di un box auto (pertinenziale ad un’unità abitativa di proprietà del contribuente) la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico, nel corso dell’anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:
- sia stato regolarmente registrato il compromesso di vendita (entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si intende far valere la detrazione);
- dall’atto risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra edificio abitativo e box auto.
Per la fruizione del beneficio è previsto, quindi, l’effettuazione del pagamento mediante l’apposito bonifico dedicato.
Tuttavia, come ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/2023, è possibile usufruire della detrazione anche quando il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, a condizione che:
- il pagamento avvenga in presenza del notaio;
- il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito.