Calabria: approvate modifiche al Piano Casa e alle norme per l’abitare sostenibile

Lavori pubblici di Marco Zibetti
La modifica della sagoma planivolumetrica, ora, può essere effettuata solo qualora essa sia necessaria all'armonizzazione architettonica dell'edificio con il tessuto urbano esistente


''Le modifiche al Piano casa ed alle norme per l'abitare sostenibile, che abbiamo riformulato prima in Commissione e poi in Aula, non hanno scalfito il testo di legge originariamente approvato, ma lo hanno solo ulteriormente migliorato''. E' quanto ha sostenuto il presidente della IV Commissione ''Assetto ed utilizzazione del territorio-Protezione dell'ambiente'' Alfonso Dattolo, dopo l'approvazione da parte del Consiglio delle due proposte di legge.

''In particolare - ha segnalato Dattolo - per cio' che attiene l'abitare sostenibile, sono stati inseriti opportuni richiami alla normativa nazionale vigente in materia, al fine di conformare i successivi regolamenti al quadro normativo. L'articolo 8 bis della legge 41/2011, infatti, oggetto dell' impugnativa da parte del Governo, e' stato modificato introducendo gli opportuni richiami alla normativa nazionale vigente, senza stravolgere quella che era l' iniziale volonta' del legislatore regionale.

La proposta di modifica approvata dall'Aula, esplicita la conformita' alla normativa vigente in merito alla classificazione e gestione dei rifiuti''. Aggiunge Dattolo: ''Relativamente al Piano casa, non sono state modificate, di fatto, le premialita' volumetriche gia' precedentemente stabilite. Sono state tuttavia necessarie alcune modifiche del testo. Mi riferisco - sottolinea - alla modifica della sagoma planivolumetrica, in linea con la normativa statale, che puo' essere effettuata solo qualora essa sia necessaria all'armonizzazione architettonica dell'edificio con il tessuto urbano esistente.

In particolare, - spiega - vengono affrontati all'interno del testo di legge dei contrasti e cambiate delle espressioni formali che avrebbero potuto portare ad interpretazioni della norma in contrasto con la normativa nazionale di settore. Ci sono, poi, espliciti richiami normativi, in merito ad altezze massime e distanze minime, con piu' chiari riferimenti alla normativa nazionale vigente in materia (in particolare, si sottolinea in piu' punti il rispetto del d.m. 1444/68 e del d.pr. 380/2008).

Infine, - dice - si e' tenuto conto del suggerimento volto ad eliminare il richiamo al silenzio assenso per quanto attiene alle richieste di concessione edilizia in sanatoria''.


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