In materia di affitti, oggi ci vogliamo concentrare su un caso specifico riportato su FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate. Ecco il quesito di una contribuente: “Il proprietario di un immobile ha concesso, per i mesi mancanti alla fine di un contratto di locazione, una riduzione del canone mensile. È vero che non si pagano imposte per registrare all’Agenzia delle Entrate l’atto di rinegoziazione?”
La risposta di Paolo Calderone
Qualora le parti dispongano esclusivamente una riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere, si conferma che per la registrazione dell’atto non sono dovute le imposte di registro e di bollo (articolo 19 del decreto legge n. 133/2014). Questo vale anche quando la riduzione del canone viene concordata solo per un periodo di durata del contratto.
Tuttavia, se dopo la registrazione dell’accordo che prevede la riduzione del canone per l’intera durata contrattuale il canone viene riportato al valore inizialmente pattuito, il nuovo atto è soggetto a tassazione.
Si ricorda, infine, che fino al 31 agosto 2020 è possibile registrare l’atto di rinegoziazione sia con il modello RLI che con il modello 69. Dal 1° settembre 2020, invece, per comunicare la rinegoziazione del canone di locazione (telematicamente o presso l’ufficio), non sarà più possibile utilizzare il modello 69 ma solo il modello RLI.