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Canoni di locazione non percepiti. Buone notizie per i proprietari

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Per i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo il decreto legge n. 34/2019 ha introdotto una nuova disposizione

C’è un’ottima notizia per chi affitta un immobile: riguarda la tassazione dei canoni di locazione non incassati. Di cosa si tratta? Andiamo a scoprirlo nella risposta di Paolo Calderone, dell’Agenzia delle Entrate, al quesito di una contribuente.

 

Per i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo il decreto legge n. 34/2019 (art. 3-quinquies) ha introdotto una nuova disposizione.

Canoni di locazione e reddito

In particolare, è ora previsto che i canoni di locazione non riscossi non concorrono a formare il reddito qualora “la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”.

Se i canoni verranno riscossi in periodi d’imposta successivi, le relative somme saranno assoggettate a tassazione separata (articolo 21 del Tuir) con le stesse regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è usufruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti.

Questa nuova disposizione vale per tutti i contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati a partire dal 1° gennaio 2020.