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Certificazione energetica e compravendita

Lavori pubblici di
Redigere l'attestato di certificazione energetica per tutti gli immobili da vendere o affittare diventa da oggi, 1° luglio, obbligatorio


La legge n. 133 del 2008 ha abolito l’obbligo di allegare agli atti di compravendita immobiliare l'Attestato di Certificazione Energetica, la cui assenza, prima dell’introduzione della norma, avrebbe comportato la nullità degli stessi.

L’abolizione riguarda solo l’obbligo di allegare tale documento all’atto notarile o al contratto di locazione, ma non l’obbligo di redigerlo, che da oggi, primo luglio, interesserà tutti gli immobili.

Da un’analisi delle transazioni immobiliari e dall’esperienza professionale dei tecnici abilitati alla certificazione è emerso che questa prescrizione non è stata quasi mai rispettata per gli immobili di superficie superiore a 1000 mq per cui vigeva fino ad oggi e la tendenza sembra essere la stessa anche per il futuro.

Per cercare di ovviare a questo problema, Il Notariato ha diffuso una prescrizione in base alla quale il notaio solleciterà le parti ad una regolamentazione del rapporto, senza che ciò tuttavia debba necessariamente ed obbligatoriamente avvenire nell’atto notarile.

Il pubblico ufficiale quindi, dopo aver ricordato la norma a voce, lascerà ai contraenti la scelta di allegare il certificato all’atto e non verificherà se questo è stato redatto.

Ma non essendo obbligatorio allegare il certificato all’atto di vendita, il venditore non è “invogliato” ad assumersi un onere economico per redigerlo.

Un’ambiguità che è costata cara all’Italia, che ha ricevuto una lettera di messa in mora da parte della Commissione Europea, inviata lo scorso 25 maggio. Il nostro Paese avrà due mesi di tempo per rispondere in merito.

All’atto della compravendita, è consigliabile per i futuri acquirenti di di richiedere sempre il certificato al venditore (se non è stato già fatto dal notaio), in quanto questa costituisce  un ulteriore elemento da acquisire per conoscere il reale valore e la qualità degli immobili stessi.

Fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, nelle Regioni che non hanno ancora proprie leggi, l’Attestato di Certificazione Energetica è sostituito dall’Attestato di Qualificazione Energetica, redatto dal Direttore dei Lavori e presentato al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.